Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 30/07/1999 n. 300

2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonchè, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

Art. 30 - Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 31 - Agenzia per le normative ed i controlli tecnici

1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono as- segnati all'agenzia.

Art. 32 - Agenzia per la proprietà industriale

1. E' istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

CAPO VII IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Art. 33 - Attribuzioni

1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 dei decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali

a) agricoltura e pesca:

• elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

• trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale;

• disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;

• adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi:

• riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità;

• tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

• agricoltura biologica;

• promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

• certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

• elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

• riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;

• accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

• prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986 n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

• controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonchè lotta alla concorrenza sleale.

Art. 34 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

CAPO VIII IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 35 - Istituzione del ministero e attribuzioni

1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di

• tutela dell'ambiente e del territorio;

• identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali;

• difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura;

• gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale;

• promozione di politiche di sviluppo sostenibile;

• risorse idriche.

3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997 n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.

Art. 36 - Aree funzionali

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali

a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza monitoraggio e controllo nonchè individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo

b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio

c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; indi viduazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa dei suolo; polizia ambientale; polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali

d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

Art. 37 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

Art. 38 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 03, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

Art. 39 - Funzioni dell'agenzia

1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61, nonchè le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, nonchè ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Art. 40 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni

a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989 n. 183

b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61.

 

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